(Divieto di cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria)(63)
Sui crediti concernenti emolumenti di qualsiasi natura spettanti ai dipendenti in servizio e in quiescenza sono corrisposti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione del diritto. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare del diritto per la diminuzione del valore del suo credito.
Note:
(63) Articolo aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004.